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Lazio Femminile condannata a pagare entro 30 giorni 9 mila euro al portiere portoghese Ana Caterina

 12/01/2016 Letto 2471 volte

Categoria:    Femminile
Autore:    Redazione
Società:    LAZIO





E' di ieri la sentenza che condanna il sodalizio di Piersigilli a pagare entro 30 giorni la somma di 9 mila euro al portiere portoghese Ana Caterina, la scorsa stagione tra le fila della squadra biancoceleste.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla LND: 

La Commissione Accordi Economici chiude così il contenzioso tra la Lazio e l’ex portiere Ana Catarina Pereira. Con il comunicato n.206 della LND diramato oggi, si sancisce quanto segue: “Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/10/2015 la sig.na Ana Catarina Da Silva Pereira si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D.S.S.Lazio C/5 Femm. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €24.000.00 relativamente alla stagione sportiva 2014/2015. Precisando di aver percepito rate per 15.000.00€ richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di 9.000.00€. La società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.S.S.LAZIO C/5 FEMM. al pagamento in favore della sig.na Ana Catarina Da Silva Pereira della somma di 9.000.000€. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all’indirizzo cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F”.



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