skin adv

#SerieC1Futsal, la decisione del Giudice sportivo sulla Final Four: si rigioca

 27/12/2016 Letto 2112 volte

Categoria:    Serie C1
Autore:    Redazione
Società:    VARIE





Questa mattina si è riunita la commissione per decidere sul ricorso dell'Atletico New Team sulla finale di Final Four di Rieti. La formazione presieduta da Abbate ha richiesto la ripetizione della finalissima con la Virtus Aniene, in quanto si sono disputati 2 tempi supplementari da 5 minuti anzichè da 3 minuti come scritto nel regolamento del Comitato Regionale Lazio di settembre. Ad avere la meglio proprio ai supplementari per 4 a 1 è stato il team presieduto da Vinci.

CHI VINCERA'? - Staremo a vedere se il giudice sportivo prenderà in considerazione il comunicato ufficiale 79/A del 2014, successivo al regolamento FIGC del Calcio a 5, che afferma quanto segue: "Nei Campionati Nazionali, Regionali, Provinciali e nei tornei organizzati sotto l’egida della F.I.G.C. la durata uguale dei due tempi supplementari è pari a cinque minuti". Oppure a vincere sarà il principio dell'affidamento, ovvero il principio in cui tutte le società sono tenute a rispettare il regolamento di inizio anno imposto dal Comitato Regionale Lazio peraltro pubblicato a settembre 2016 e quindi più recente, senza andarsi a cercare altre normative.

Nel pomeriggio è arrivata la sentenza, le squadre possono ricorrere in appello. 

Di seguito la decisione del giudice sportivo:

COPPA ITALIA C5 MASCHILE
GARE DEL 22/12/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
VIRTUS ANIENE - ATLETICO NEW TEAM

Esaminata la documentazione presentata dalla Società ATLETICO NEW TEAM in merito al reclamo proposto relativamente alla gara in epigrafe
RILEVA
Il reclamo è stato depositato brevi-manu presso la Segreteria del Comitato regionale Lazio alle h. 11.55.
La reclamante ha inoltrato copia alla Controparte alle h. 12.03 del 23/12/2016 oltre quanto previsto dalle norme vigenti. Per effetto di tale anomalia il reclamo è inammissibile (vedi C.U. nº 415/A del 7/6/2016).
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata ex art. 35 CGS ed ai sensi dell'art. 29 comma 6 lett. a), questo Organo Giudicante,in base alla risultanze riportate sugli stessi evince che nel corso della gara sono stati disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno come dichiarato dall'arbitro designato su richiesta di questo Giudice Sportivo, in sede di supplemento. Secondo quanto previsto dal C.U. nº 15/3 del 20/09/2016, qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente verranno disputati due tempi supplementari di 3 minuti ciascuno.
Considerato quanto sopra, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 29 comma 4 lett. a) del CGS, si instaura il provvedimento d'ufficio.
Appare evidente che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento pertanto
DELIBERA
- di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società ATLETICO NEW TEAM
- di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per i connessi adempimenti
- di addebitare la tassa reclamo.
 



COPIA SNIPPET DI CODICE











-->