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Caso Valmontone-Generazione: il CR Lazio riconosce l'errore interno, si gioca!

 09/03/2017 Letto 2170 volte

Categoria:    Serie C2
Autore:    Francesco Carolis
Società:    VARIE





L'attesissimo verdetto sul caso TopNetwork Valmontone-Generazione Calcetto (clicca QUI per saperne di più) arriva a tre giorni dallo scoppio di una vicenda che ha animato le recenti cronache di Coppa Lazio di Serie C2: il CR Lazio ordina la ripetizione, o, per meglio dire, la disputa, del ritorno dell'ottavo di finale saltato a causa di una querelle che ha coinvolto le due società e il massimo organo del futsal regionale.

SI GIOCA - Dopo i problemi organizzativi riscontrati a febbraio e il conseguente slittamento dell'intero programma del turno in questione a martedì 7 marzo per garantire la contemporaneità tra i sette match previsti, la società lepina aveva chiesto, a causa dell'indisponibilità del proprio impianto di gioco, l'anticipo al lunedì: il CR Lazio aveva ufficializzato lo spostamento con il C.U. n°227, ma gli ospiti non si erano presentati al match. La presa di posizione di entrambe le società ha preceduto di circa 24 ore il C.U. n°246, nel quale si riconosce un disguido di comunicazione interno al Comitato e si dispone l'effettuazione della gara. Questo il testo integrale della decisione:

"In merito alla mancata disputa della gara in oggetto, preso atto che con Comunicato Ufficiale n. 215 del 17/02/2017, l'ufficio Calcio a 5 disponeva l'obbligo della contemporaneità delle gare di ritorno degli ottavi di Coppa Lazio di Serie C2, fissando, altresì, il giorno e l'orario di gara per le 21:00 del 7/3/2017; rilevato che, senza seguire i protocolli previsti, quindi senza il consenso delle parti e senza alcuna comunicazione diretta postuma, l'ufficio gare calcio a 5 provvedeva autonomamente ad anticipare la gara "de quo" al giorno 6 marzo 2017 ore 21.30, contravvenendo all'obbligo di contemporaneità disposto in precedenza. Pertanto, pur rinnovando il disdicevole difetto di comunicazione interna, una disposizione normativa può essere modificata solo da altra disposizione, in questo caso assente, che avrebbe dovuto prevedere una deroga al principio di contemporaneità precedentemente disposto; ritenuto che per tale disguido organizzativo, sicuramente censurabile,si rende necessario provvedere ad una nuova programmazione dell'incontro in questione DECIDE di disporre la ripetizione della gara ovvero la sua effettuazione, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza". 


Clicca QUI per leggere il Comunicato Ufficiale n°246


Francesco Carolis



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