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Il comunicato del Petrarca sul ricorso effettuato: la decisione della Corte d'Appello

 11/05/2023 Letto 1179 volte

Categoria:    Serie A
Autore:    Ufficio Stampa
Società:    PETRARCA





La Società comunica che, in data odierna, la Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C. ha respinto il reclamo proposto dal Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. S.S.D. per l’impugnazione della precedente decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 in relazione alla gara Fortitudo Pomezia-Petrarca del 25 Marzo 2023.
Il reclamo proposto dal Petrarca Calcio a Cinque verteva sui seguenti punti:
a) Ai sensi della normativa sanitaria emanata dal Ministero della Salute e dai Protocolli Federali della FIGC, tuttora vigenti, “in tutti i casi di pregressa infezione da Sars Cov-2 e successiva guarigione, i soggetti dovranno provvedere all’effettuazione di una nuova certificazione di idoneità alla pratica sportiva ovvero di una attestazione Return to Play”;
b) La fattispecie di irregolarità relativa alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva di cui al D.M. del 18 Febbraio 1982 ed all’art. 43 nelle NOIF prevede l’applicazione della punizione sportiva per 0-6. Tale circostanza è confermata dalle due decisioni assunte dalla allora Corte di Giustizia Federale, la seconda delle quali per revocazione, con riferimento alla gara Petrarca/Domus Bresso del Campionato di Serie B 2010-2011.
Respingendo il ricorso, la Corte Sportiva d’Appello della FIGC statuisce, a torto, l’inutilità del Return to Play prima della ripresa dell’attività agonistica per i soggetti Codid-19 positivi successivamente guariti.
La tutela della salute, questa sconosciuta.



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