Giudice Sportivo, #SerieC1Futsal: 0-6 al CCCP. Santa Gemma a -6 da La Pisana
Il Giudice Sportivo Alessandro Cavanna, come si evince dal Comunicato Ufficiale numero 128 (LEGGI QUI), ha inflitto la sconfitta per 0-6 a tavolino al CCCP 1987 in merito alla gara dello scorso 16 novembre non disputata. Il PGS Santa Gemma, grazie ai tre punti guadagnati, si è portato -6 da La Pisana, capolista del girone B di Serie C1. Di seguito le motivazioni integrali.
Il Giudice sportivo, esaminati i ricorsi fatti pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da entrambe le società, C.C.C.P. 1987 e Santa Gemma, nei termini previsti dalle norme vigenti;
- La società C.C.C.P. 1987 nel proprio ricorso deduce che sull'impianto Pala Torrino, struttura privata non gestita direttamente dalla stessa, dove si sarebbe dovuta disputare la gara, disputano le proprie gare interne anche altre società che fanno capo sia al Comitato Regionale che alla Divisione Nazionale di Calcio a 5 e, pertanto, la stessa alterna le proprie gare interne con tutte le altre società. In particolare, per quanto riguarda la gara in oggetto, si è venuta a creare la contemporaneità con la gara organizzata dalla Divisione Nazionale di Calcio a 5 di Serie A Femminile, Lazio Calcio a 5 Global-Audace Verona, per cui, a termini di regolamento, la stessa aveva priorità nella disputa. La società ritiene che la gestione della programmazione delle gare debba essere di competenza del Comitato o della Lega di riferimento, e non a carico della società stessa. Avendo avuto contezza della concomitanza solo alle ore 13:00 circa del giorno della gara, la società ha contattato la società Santa Gemma, proponendo soluzioni alternative, ricevendone sempre diniego. In conclusione, per quanto sopra, afferma di non essere responsabile della mancata disputa della gara e, pertanto, ne chiede la ripetizione.
- La società Santa Gemma nel proprio ricorso deduce che la gara era prevista da calendario ufficiale alle ore 15:00 del giorno sabato 11/11/2024, e che nessuno gli aveva comunicato lo spostamento della gara, né erano usciti comunicati ufficiali in tal senso. La notizia della situazione è stata appresa solo nel momento in cui giungevano al campo di gara e constatavano che lo stesso era occupato da altra gara. Pertanto, ritenendo che la responsabilità della mancata disputa della gara sia a carico della società C.C.C.P. 1987, chiede la punizione sportiva della perdita della gara alla stessa.
Il ricorso della società C.C.C.P. 1987 è da respingere.
Il ricorso della società Santa Gemma è da accogliere.
Difatti l'arbitro, in sede di referto, come noto fonte privilegiata di prova, dichiarava che "la gara non si è disputata in quanto nello stesso impianto e allo stesso orario era in programma una gara di un campionato nazionale di fusa". Pertanto, questo Organo giudicante, ritenendo che la mancata disputa della gara sia da attribuire a carico della società C.C.C.P. 1987, per la mancata messa a disposizione dell'impianto sportivo.
Redazione C5 Live