Roster di Serie A da 20 giocatori, 3 formati nel club obbligatori: tutto quello che c'è da sapere
Le Società di Serie A, fatto salvo quanto previsto al comma 2, potranno utilizzare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia e nella Coppa della Divisione ove richiesto dallo specifico Regolamento i 20 giocatori indicati nell’elenco di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Tra i 20 giocatori, almeno 3 devono essere “giocatori formati nel Club” e almeno 10 “giocatori formati in Italia”.
Per “giocatori formati nel Club” si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il Club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.
Per “giocatori formati in Italia” si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più Club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre e il 30 giugno. Ai fini dell’individuazione dei Club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per “tesserati a titolo definitivo” si intendono: solo i Club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo.
Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il Club che consentono l’attribuzione della qualifica di “giocatore formato nel Club”, si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in Società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.
Sarà consentito alle Società di Serie A l’utilizzo aggiuntivo, rispetto a quelli dell’elenco dei 20 giocatori di cui ai successivi commi, di giocatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che hanno meno di 23 anni alla data del 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (“giocatori under 23”).
Le Società di Serie A, entro 48 ore dalla prima gara di campionato, devono inviare via Pec alla Divisione Calcio a 5 (roster@pec.divisionecalcioa5.it) l’elenco dei 20 giocatori, da individuarsi tra quelli per esse tesserati o tra quelli per i quali, completata la richiesta del transfer, lo stesso non sia ancora rilasciato, indicando quali siano i 3 “giocatori formati nel Club” e quali siano i 10 “giocatori formati in Italia”.
I giocatori per i quali non sia stato ancora rilasciato il transfer possono essere inseriti nell’elenco e possono essere utilizzati successivamente alla concessione delle relative approvazioni, ai sensi dell’art. 39, comma 3, NOIF.
L’elenco dei 20 giocatori di cui al precedente comma, può essere variato entro il giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti. L’elenco dei suddetti 20 giocatori, scaduto il predetto termine e, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6, può essere nuovamente variato dall’inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti fino al termine del giorno successivo alla chiusura di detto periodo. Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla Divisione Calcio a 5 a mezzo PEC entro le ore 23.00 del giorno precedente la gara, e con l’inserimento telematico nell’Area Società nella Sezione Roster.
L’elenco di cui al comma 3, se incompleto, può essere integrato fino al numero massimo di 20 consentito, esclusivamente con giocatori già propri tesserati o tesserabili in periodi diversi dai due ordinari periodi di campagna trasferimento segnatamente: (i) giocatori svincolati entro il 30 giugno della stagione precedente o giocatori svincolati ex artt. 32 bis, 42, 107, 108, 109 e 110 delle N.O.I.F.; (ii) giocatori con rapporto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti), nei limiti, nei termini e secondo le modalità previste dal Comunicato Ufficiale annuale diramato in materia dalla F.I.G.C.
Ai fini dell’integrazione dell’elenco eventualmente incompleto, resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rispetto delle quote di giocatori “formati nel Club” (3) e “formati in Italia” (10) e della quota massima di giocatori “liberi”, ovvero non necessariamente formati nel Club o in Italia (7). A titolo esemplificativo, un elenco incompleto in quanto composto da meno di 20 giocatori a causa della presenza di un numero di giocatori “formati nel Club” o “formati in Italia” inferiore a 13, potrà essere integrato, quanto alla quota dei giocatori “liberi” o non necessariamente formati nel Club o in Italia, solo fino a concorrenza del limite massimo di 7 giocatori, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
Le Società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono procedere alle variazioni di seguito indicate dell’elenco dei 20 giocatori:
a) sostituzione di un portiere con un altro portiere;
b) sostituzione di un giocatore proveniente dall’estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer;
c) sostituzione di un giocatore al quale sia stato revocato il tesseramento;
d) sostituzione di un giocatore che non sia più tesserato o con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto;
e) sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino ad un massimo di due giocatori (diversi dal portiere) con altri due giocatori.
Nel caso di sostituzione di un giocatore di cui alla presente lettera e), quest’ultimo potrà essere reinserito al posto del suo sostituto nell’elenco dei “giocatori over 23” solo nel periodo di campagna trasferimenti successivo alla data della sostituzione, ovvero non potrà essere riproposta la sostituzione degli stessi due giocatori, a parti invertite, al di fuori dei periodi dei trasferimenti. Viceversa, il giocatore sostituito potrà essere reinserito nell’elenco in qualsiasi momento al di fuori dai periodi di trasferimento, purché al posto di un giocatore diverso dal suo sostituto, e ovviamente sempre nel rispetto del numero massimo delle due sostituzioni complessivamente consentite.
Le due sostituzioni massime consentite di cui alla lettera e) che precede non devono necessariamente essere effettuate nello stesso momento, ma possono essere fatte in due periodi diversi della stagione. I due giocatori che possono subentrare nell’elenco al di fuori dei periodi di trasferimento possono essere, indifferentemente, giocatori già tesserati per il Club o giocatori neo-tesserati ai sensi del punto 5 che precede.
Le variazioni dell’elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano trasmesse via PEC alla Divisione entro le ore 23:00 del giorno precedente la gara e con l’inserimento telematico nell’Area Società nella sezione Roster, ad eccezione della sostituzione del portiere che potrà essere effettuata in ogni momento fino all’inizio della gara, con l’inserimento nell’Area Società Sezione Roster ovvero con l’inserimento in distinta gara del nuovo portiere da selezionare dall’Area Società “Sezione Portieri”.
È fatto divieto ai giocatori non inseriti nell’elenco dei 20 giocatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso. Tale divieto non sussiste per i giocatori di cui al comma 2.
Le Società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono. L’utilizzo in una gara di campionato di un giocatore non inserito nell’elenco dei 20 giocatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la Società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale giocatore titolo alla partecipazione alla gara. Non si incorre nella violazione in caso di utilizzo dei calciatori di cui al comma 2.
Ufficio Stampa Divisione C5
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