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Giudice Sportivo, Serie D: arbitro aggredito! Un giocatore squalificato fino al 13/05/29

 14/03/2024 Letto 1818 volte

Categoria:    Serie D
Autore:    Redazione
Società:    VARIE





In merito al match fra Olympia Velletri e CX Roma, valevole per la sedicesima giornata del girone A della Serie D capitolina, il Giudice Sportivo, Domenico D'Ambrosio, ha inflitto la sconfitta per 0-6 a tavolino alla compagine padrona di casa per l'aggressione subita dal direttore di gara da parte di Matteo Luddeni, giocatore del team castellano. Di seguito, il testo integrale con tutte le movitazioni e il link con le squalifiche.

IL TESTO - Gara del 8/ 3/2024 OLIMPYA VELLETRI FUTSAL - CX ROMA

VISTI GLI ATTIUFFICIALI,

RILEVATO CHE

- Al 21º del 2º tempo venivano espulsi i calciatori della Soc.
OLIMPYA VELL F. Sig. BASILE Lorenzo per aver afferrato un avversario per il collo rivolgendogli frase
minacciosa e GIORGI Federico perché entrando in campo dalla panchina tenta di colpire con un pugno un
avversario rivolgendogli frasi offensive e minacciose, minacce estese anche al direttore di gara;

- Sempre al 21º del 2º tempo veniva espulso anche il calciatore GRILLO Emanuele della Soc. CX ROMA per
aver colpito con un calcio un avversario;

- Al 32º del 2º tempo in seguito di una decisione tecnica adottata dall'arbitro in favore della Soc.CX ROMA il
calciatore LUDDENI Matteo della Soc. OLIMPYA VELLETRI FUTSAL che si trovava distante dall'arbitro
iniziava a correre nella sua direzione togliendosi la maglia da gioco.

Giunto a circa un metro dall'arbitro lo "placcava con brutale violenza" facendolo cadere pesantemente a terra
provocandogli forte dolore sia alla testa che al costato.

Mentre il direttore di gara si trovava in terra in stato di semi incoscienza il predetto calciatore continuava a
colpirlo con violenti pugni alle costole quindi trovandosi sopra di lui gli mordeva l'orecchio destro
spingendogli con forza la testa sul terreno .

Successivamente intervenivano il capitano ed il vice capitano della stessa Società che a fatica riuscivano ad
alzarlo ed allontanarlo di peso.

Il predetto aggressore continuava nella circostanza a rivolgendogli nuove minacce;
- A fatica l'arbitro riusciva ad alzarsi e decretava la fine anticipata della gara;
- Lasciava quindi il terreno di gioco scortato da alcuni dirigente delle due Società.

Una volta lasciato l'impianto sportivo si recava al Pronto Soccorso da dove veniva dimesso con una prognosi
di giorni sette s.c..

Letto quanto sopra negli atti ufficiali di gara, osservato che la responsabilità della mancata conclusione della
gara va ricercata nel comportamento particolarmente violento di un calciatore della
Soc. OLPIMPYA VELETRI FUTSAL, visti pertanto gli art.35 comma 1) e 4) e 10 del C.G.S.

SI DECIDE
a) Di infliggere ala Soc. OLIMPYA VELETRI FUTSAL la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 6
b) Di squalificare i sottonotati calciatori nella misura a fianco di ciascuno indicata BASILE Lorenzo Soc,
OLIMPYA VELLETRI FUTSAL per n. 3 gare effettive
GIORGI Federico Soc.OLIMPYA VELLETRI FUSAL per n. 2 gare effettive
GRILLO Emanuele Soc. CX ROMA per 1 gara effettiva
C/5 129/4
LUDDENI Matteo Soc. OLIMPYA VELLETRI FUTSAL fino al 13.5.2029.
Se ne dispone, altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Sanzione determinata ai sensi dell'art.9 comma 1) lett. h)
Sanzione da considerarsi ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35 comma 7)
del C.G.S.e riportate nel C.U. 49 della FIGC del 12.10.2022

IL LINK CON TUTTI I PROVVEDIMENTI E LE SQUALIFICHE


Redazione



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